Spedizioni di rifiuti: le novità dall’Unione europea
 
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio per aggiornare il regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti.
 
La revisione del regolamento punta a ridurre le spedizioni di rifiuti problematici verso paesi al di fuori dell'UE, ad aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell'economia circolare e a migliorare l'applicazione.

Stabilisce procedure e regimi di controllo finalizzati a garantire che le spedizioni internazionali di rifiuti non rappresentino una minaccia per la salute umana e l'ambiente e a promuovere l'utilizzo dei rifiuti come risorsa in un'economia circolare all'interno dell'UE.

L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Le novità
I colegislatori hanno convenuto di ampliare gli obiettivi del regolamento per includervi la neutralità climatica, il conseguimento dell'economia circolare e la realizzazione dell'obiettivo "inquinamento zero".

L'accordo riguarda le spedizioni intra-UE di rifiuti (con o senza transito attraverso paesi terzi), i rifiuti importati ed esportati da e verso paesi terzi e le spedizioni di rifiuti in transito attraverso l'UE nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Il testo vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se permessi e autorizzati nel rispetto delle rigide condizioni previste dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e in casi debitamente giustificati.

Invece, le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero continueranno ad essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione ("elenco verde").

Il testo dell'accordo contiene una deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a esperimenti se il quantitativo di tali rifiuti non supera i 250 kg. In questo caso la spedizione di tali rifiuti dovrà rispettare gli obblighi generali di informazione stabiliti dal regolamento.

Rispetto al divieto di smaltimento intra Ue, lo stralcio dell’ultima versione del Regolamento in corso di modifica, oltre al già noto principio di prossimità ed autosufficienza, pone dei limiti ben precisi per poter approvare questo tipo di spedizioni. In particolare:  

Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, fatto salvo il caso in cui siano esplicitamente autorizzate in conformità dell'articolo 11. Al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità dell'articolo 11 per una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1 (Notifica e autorizzazioni preventive scritte).

Articolo 11
(a)    il notificatore dimostra che:
a. i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici sanciti nel diritto dell'Unione o in quello internazionale;
i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente praticabile nel paese in cui sono stati prodotti;
la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza a livello dell'Unione e nazionale, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE.

Le spedizioni a recupero con procedura di autorizzazione preventiva scritta vengono invece mantenute senza ulteriori restrizioni.

La procedura
Secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, prima dell'esportazione i notificatori all'interno dell'UE e gli esportatori verso paesi terzi devono darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e ricevere una conferma scritta dagli stessi. La notifica e l'altra documentazione richiesta dal regolamento devono essere presentate e scambiate attraverso un sistema elettronico centrale gestito dalla Commissione.

Oltre alle varie procedure semplificate ipotizzate, è interessante l’ipotesi dell’introduzione di un metodo di calcolo armonizzato, che dovrà attuato entro 2 anni dalla pubblicazione del nuovo Regolamento e che potrà portare ad un sostanziale risparmio dei costi attualmente sostenuti:

“La Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato”.

Le esportazioni di rifiuti
L'accordo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE. Per le spedizioni al di fuori degli Stati membri dell'UE, i colegislatori hanno convenuto che gli impianti di gestione dei rifiuti nel paese di destinazione dovrebbero essere sottoposti ad audit condotti da soggetti indipendenti. Solo nel caso in cui gli audit dimostrino che gli impianti trattano i rifiuti in modo ecologicamente corretto gli operatori sarebbero autorizzati a esportare rifiuti verso tali impianti.

Le nuove norme impongono alla Commissione di creare un registro contenente informazioni aggiornate sugli impianti che sono stati oggetto di un audit per aiutare gli esportatori di rifiuti a preparare le spedizioni.

Le tappe per l’approvazione
L'accordo provvisorio sarà sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l'ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

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